L’INPS, con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022 ha prorogato il periodo di autorizzazione per l’applicabilità delle agevolazioni “giovani under 36“, “incentivo donne” e “decontribuzione sud“, previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), sino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Anche la decontribuzione Sud (fruibile per i datori di lavoro con unità operative ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,Puglia, Sardegna e Sicilia) potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Con riferimento agli sgravi under 36, rammentiamo che Legge di Bilancio 2021 ha disposto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, fino ad un massimo di 6.000 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. Tale beneficio spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni di età.

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Inoltre tale esonero contributivo, non è applicabile in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato e in caso di riassunzione a tempo indeterminato di soggetti con precedente contratto di alternanza scuola lavoro ovvero con contratto di apprendistato di primo e terzo livello, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Con riferimento all’incentivo donne, la Legge di Bilancio 2021, in via sperimentale per il biennio 2021-2022,  ha esteso l’incentivo stabile ex art. 4, Legge 92/2012, prevedendo l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di 6.000 euro, per le assunzioni di donne:

  •  di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • con almeno 50 anni di età, disoccupate da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
  • prive di occupazione da oltre 6 mesi, appartenenti a settori e professioni caratterizzati da disparità uomo-donna;

L’esonero contributivo è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi complessivi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi)

Tale beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati  nei dodici mesi precedenti (ULA).

L’INPS precisa, infine, che la Commissione europea ha altresì previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei  è innalzato a:

  •  290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  •  345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  •  2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Data rilascio: 4.2.2022