Procedura per i Voucher

Al fine di garantire un più puntuale controllo sul limite economico previsto dal D.Lgs. 81/2015 in ambito di lavoro accessorio, l’INPS ha previsto, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo.

Le nuove funzionalità introdotte sono:

– Accesso del Legale Rappresentante: le Persone Giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante.

– Inserimento delega diretta: Il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

Autocertificazione: Il soggetto che effettua l’accesso deve dichiarare di essere a) Imprenditore, b) Libero Professionista, c) Non imprenditore o libero professionista (in questo caso comparirà l’avviso di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN.)
La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro.
In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo.

Controllo limite economico: Quando il committente Persona Giuridica inserisce una dichiarazione (ad es. l’attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività. Analogamente se inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.

Data rilascio: 4.5.2016