Il via dell’INPS al Bonus NEET-Garanzia Giovani

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 48 del 19 Marzo 2018, con cui ha fornito le istruzioni relative ad un’importante misura a sostegno dell’occupazione: l’Incentivo Occupazione NEET.

L’Incentivo Occupazione  NEET(previsto dal Decreto ANPAL n. 3/2018, poi rettificato con Decreto Direttoriale n. 83 del 5 Marzo 2018) è un’agevolazione  fruibile per tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani NEET (Not Education, Employment or Training – non inseriti in un percorso di studi o formazione), che abbiano tra i 16 ed i 29 anni e che siano iscritti al Programma Garanzia Giovani.

Lo sgravio contributivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sia part-time che full-time, effettuate su tutto il territorio italiano (ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano), tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 2018.

Sono incentivati:

  • Contratti a scopo di somministrazione;
  • Contratti di apprendistato professionalizzante;

Il  bonus è invece escluso per:

  • Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
  • Contratti di lavoro domestico o intermittente;
  • Prestazioni di lavoro occasionale;
  • Contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • Contratti  di apprendistato di alta formazione  e di ricerca.

L’agevolazione  è concessa per dodici mesi e nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano a 100 milioni di euro; essa è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (ad esclusione di premi e contributi INAIL) per un importo massimo di € 8060,00 annuali, riparametrati su base mensile (€ 671,66) e riproporzionati in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Per accedere al bonus Occupazione NEET, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione e nell’ipotesi in cui non venga accolta per mancanza di fondi, essa rimane valida per trenta giorni. In caso di accoglimento della domanda, entro dieci giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione delle risorse; successivamente la fruizione dell’incentivo potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.

Inoltre la circolare ricorda che l’incentivo non può essere cumulato con altre agevolazioni di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, introdotto con la Legge di Bilancio 2018.

Infine l’Istituto ribadisce anche i vincoli per la fruizione del beneficio ed in particolare, dal punto di vista delle regole comunitarie, l’esonero postula il rispetto del regime del “de minimis”; mentre dal punto di vista della normativa nazionale viene sottolineato che l’agevolazione non può essere riconosciuta a chi disattenda gli obblighi normativi e contributivi, violi le norme a tutela delle condizioni di lavoro o non rispetti i contratti.

Data rilascio: 23.3.2018