È stato pubblicato in data 8 settembre 2026, nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, con il quale viene istituito l’atteso nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, per l’esercizio delle scelte previste dalla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare (per cui si rimanda alle nostre news sul tema, pubblicate il 15 gennaio 2026 e il 24 giugno 2026).

Il TFR3, inserito nell’allegato al decreto diventa l’unico modello di riferimento per la gestione della previdenza complementare e sostituisce il draft che il Ministero aveva messo a disposizione nella fase transitoria, rispetto al quale si rilevano delle correzioni circa la formulazione di alcune opzioni. In particolare, il modulo contiene l’attestazione dell’informativa ricevuta, le opzioni sulla destinazione del TFR, le dichiarazioni relative all’eventuale posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione del lavoratore e rilasciargliene copia, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Nel decreto viene altresì stabilito che il modulo sarà reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a partire dalla data che sarà comunicata dal Ministero, esso potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione dei dati, saranno definite con un successivo decreto direttoriale.

Di seguito si riporta una breve guida alla compilazione del nuovo modulo:

  • la compilazione del TFR3 inizia con i dati identificativi del lavoratore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, datore di lavoro e data di assunzione.
  • A seguire, il lavoratore deve attestare di aver ricevuto dal datore di lavoro l’informativa prevista dalla normativa vigente, che deve riguardare gli accordi o i contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, il funzionamento del nuovo meccanismo, le facoltà esercitabili entro 60 giorni e le diverse opzioni di destinazione del TFR.
  • A questo punto il lavoratore deve anzitutto individuare la propria situazione, dichiarando se si tratta o meno di una prima assunzione.
    1. Se è un lavoratore di prima assunzione (ossia un lavoratore che non ha mai avuto un rapporto di lavoro subordinato), deve fare riferimento alla Sezione 1. Per quanto riguarda il TFR, può scegliere di conferirlo alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, indicando la relativa percentuale: una percentuale inferiore al 100% è possibile soltanto quando lo consenta l’accordo o il contratto collettivo applicabile. In alternativa, può conferire espressamente il TFR a un’altra forma pensionistica complementare, liberamente individuata, indicandone la denominazione e la percentuale di TFR destinata al fondo. Può infine scegliere di non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo nel regime dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, con versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Quest’ultima decisione non impedisce di scegliere successivamente di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare. All’interno della stessa Sezione 1 è presente anche l’opzione relativa al contributo a carico del lavoratore. Si tratta di una scelta distinta da quella sulla destinazione del TFR: il lavoratore può chiedere di non versare il proprio contributo alla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica quando la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell’assegno sociale previsto dalla legge.
    1. Se, invece, il lavoratore non è di prima assunzione, deve innanzitutto dichiarare quale sia la propria situazione previdenziale precedente. Se non ha in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR, non opera l’adesione automatica: il TFR continua a essere regolato secondo l’art. 2120 del Codice civile e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore resta comunque libero di aderire in futuro a un fondo pensione. In questo caso non deve compilare la Sezione 2, che è espressamente riservata a chi abbia già un’adesione alimentata dal TFR. Diversamente. se il lavoratore non di prima assunzione ha già in essere un’adesione a previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, deve compilare la Sezione 2. Può indicare il conferimento del TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica oppure scegliere espressamente un’altra forma pensionistica complementare, specificandone la denominazione e la percentuale di TFR da conferire. Anche in questa sezione è prevista, se ricorre il requisito reddituale, la facoltà di non versare il contributo a carico del lavoratore.
  • Completata la scelta, il lavoratore deve dichiarare di aver compreso le conseguenze delle dichiarazioni rese e di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente, quindi deve apporre data e firma.
  • Da ultimo nella parte finale è presente una sezione riservata al datore di lavoro, il quale attesta di aver fornito l’informativa, di aver acquisito e conservato la dichiarazione e di averne rilasciato copia al lavoratore.

Data rilascio: 9.9.2026