Dal 1° Gennaio 2020 aumenta la tassazione sui buoni pasto cartacei e diminuisce quella sui tickets digitali. Infatti il comma 677 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 stabilisce le nuove soglie di non imponibilità fiscale sui servizi sostitutivi di mensa; nello specifico diminuisce l’importo non soggetto a tassazione ed a contribuzione dei tickets cartacei da Euro 5,29 ad Euro 4, mentre al contempo aumenta l’importo non imponibile da Euro 7 a Euro 8 per i buoni pasto in forma elettronica. Tale manovra è introdotta al fine di incentivare la tracciabilità intrinseca dei buoni pasto digitali, i quali diventano ancora più convenienti rispetto a quelli cartacei.
Restano invariate le regole relative alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove non siano presenti servizi di ristorazione. In tali casi la soglia di non imponibilità rimane invariata e pari ad Euro 5,29 al giorno.
La platea dei beneficiari dei servizi sostitutivi di mensa è ampia poiché, così come disposto dal Decreto del Mise n. 122/2017, possono fruirne tutti i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato (compresi stagisti e tirocinanti o amministratori di società, se i relativi compensi sono inquadrabili nei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’articolo 50, lettera c-bis, del Tuir).
In riferimento al regime di favore dei buoni pasto, siano essi cartacei od elettronici, l’Agenzia delle Entrate ha più volte sottolineato che esso è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi; ed a tal proposito non è necessario ricorrere alle categorie civilistiche (dirigenti, operai, eccetera), ma è sufficiente che il datore di lavoro adotti un suo specifico criterio per evitare che i tickets siano concessi arbitrariamente o ad personam. Pertanto potrà essere ritenuto valido assegnarli per esempio a tutti i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti coloro che hanno un certo livello o una certa qualifica.
Nel caso in cui i buoni abbiano un valore superiore ai limiti fiscali, l’importo imponibile ai fini Irpef e contributivi sarà solo per la parte eccedente la soglia. Ciò potrà accadere, ad esempio, per i tickets cartacei da Euro 5,29 maturati a partire dal 1° gennaio 2020 e distribuiti dal datore di lavoro come residuo dei blocchetti già acquistati e ancora da smaltire. Diversamente, per i buoni cartacei ed elettronici erogati entro il 12 gennaio 2020, ma relativi al 2019, si ritiene siano validi i vecchi limiti (Euro 5,29 per i buoni cartacei ed Euro 7 per quelli digitali), in base al principio di cassa allargato.
Data di rilascio: 7.1.2020