Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno effettuare una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme per la protezione delle persone che segnalano possibili illeciti (Whistleblowing).

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea e anonima da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente o dell’azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il su indicato D.lgs. n. 24/2023 è entrato in vigore lo scorso 30 marzo e ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2019/1937 in materia di whistleblowing, imponendo nuovi obblighi in capo ai datori di lavoro, i quali dovranno:

  • predisporre canali di segnalazione che garantiscano l’anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala la presupposta irregolarità;
  • portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità, attraverso una informativa generalizzata chiara, sia sul luogo ove si svolge l’attività, sia attraverso la rete intranet.

Le segnalazioni circa le irregolarità potranno avvenire nelle forme più disparate: per iscritto, anche con e-mail, oralmente o, qualora venga richiesto, attraverso incontri diretti e i canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda, affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità.

Una volta ricevuta la segnalazione, è previsto che sia fornito un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione e, entro tre mesi, un primo riscontro relativo alle indagini effettuate a seguito della segnalazione.

Il D.lgs. n. 24/2023 vieta, all’art. 17, qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità: il comma 4 elenca una casistica, seppur non esaustiva, di fatti che potrebbero considerarsi ritorsivi:

  1. Il licenziamento;
  2. La sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
  3. Le mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
  4. Il mutamento delle mansioni;
  5. Il trasferimento;
  6. La modifica dell’orario di lavoro;
  7. L’ostracismo e le molestie;
  8. La discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
  9. Il mancato rinnovo o a risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato.

La data esatta entro la quale scatteranno gli obblighi per la protezione delle persone che segnalano possibili illeciti varia a seconda del numero dei lavoratori in forza ed in particolare:

  • I datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti, dovranno adeguarsi alla normativa entro il prossimo 15 luglio;
  • I datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, almeno 50 lavoratori dipendenti, dovranno adeguarsi alla normativa a partire dal 17 dicembre 2023;
  • I datori di lavoro che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.lgs n. 231/2001, dovranno adottare le misure di adeguamento entro il prossimo 17 dicembre.

Il mancato rispetto della normativa in materia di whistleblowing, comporterà sanzioni di natura economica tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Data rilascio: 20.4.2023