È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1.6.2026, il Decreto legislativo 96/2026, il quale, in attuazione della direttiva europea 2023/970, impone nuovi obblighi in capo ai datori di lavoro con decorrenza dal 7 giugno 2026.
La direttiva europea con la finalità di rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, mira a introdurre una serie di comunicazioni da parte delle aziende, per permettere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori di individuare disparità di trattamento collegate al genere, a parità di lavoro o per un lavoro di pari valore.
In base a quanto stabilito dal D.lgs. 96/2026 in commento, dal 7 giugno lavoratori e organizzazioni sindacali dovranno essere posti nella condizione di poter attuare una verifica sull’eventuale esistenza di discriminazioni legate al genere nelle politiche retributive delle imprese. Per far ciò i datori di lavoro pubblici e privati dovranno fornire dati e informazioni in riferimento ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali; sono invece esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente.
Nello specifico il decreto dispone regolamenta:
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- Trasparenza retributiva prima dell’assunzione. Il datore di lavoro deve fornire ai candidati ad un impiego informazioni sulla retribuzione offerta, mentre non può più acquisire dati sulla retribuzione storica del candidato. Le procedure di selezione devono essere condotte in modo non discriminatorio tramite la pubblicazione di avvisi e bandi, i quali devono dunque contenere l’indicazione della retribuzione iniziale e devono essere redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere.
- Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri per determinare retribuzione e livelli retributivi e, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, i criteri per la progressione economica. In caso di applicazione di CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale tali obblighi informativi si intendono assolti anche mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento ed ai trattamenti economici previsti dal CCNL applicato.
- Diritto di informazione. Ai lavoratori è riconosciuto il diritto di richiedere e ricevere per iscritto entro due mesi dalla richiesta effettuata anche per il tramite dei rappresentanti o degli organismi per la parità di genere, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Tale diritto è esercitabile per non più di una volta all’anno. Inoltre, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione ed eventuali clausole contrattuali che limitino tale facoltà sono vietate.
- Informazioni e comunicazioni sul divario retributivo di genere. I datori con almeno 100 dipendenti saranno tenuti a comunicare dati relativi a:a) divario retributivo di genere;
a) divario retributivo di genere;
b) divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
c) divario retributivo mediano di genere;
d) divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili ;
e) percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
f) percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo;
g) divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori, ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.
I su indicati dati sono raccolti:
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- entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, per i datori di lavoro che occupano almeno 250 dipendenti,
- entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni 3, per i datori di lavoro che occupano tra i 150 ed i 249 dipendenti;
- entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni 3, per i datori di lavoro che occupano tra i 100 ed i 149 dipendenti.
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I su indicati dati sono comunicati all’Organismo di monitoraggio appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Diversamente, le informazioni riferite al divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori, ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili, sono rese accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e loro rappresentanti e sono trasmesse su richiesta all’Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti.
Da ultimo è altresì stabilito che i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, soggetti a tali obblighi informativi, saranno tenuti al confronto con i rappresentanti dei lavoratori, mediante l’effettuazione di una valutazione congiunta se emergerà una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne, non giustificato, superiore al 5 per cento.
In caso di accertamento di discriminazioni, saranno applicate l’ammenda da 250 euro a 1500 euro, nonché la revoca di eventuali benefici e/o agevolazioni.
Si resta in attesa della pubblicazione degli ulteriori decreti attuativi, che dovranno essere pubblicati entro i prossimi 90 giorni dal Ministero del Lavoro di concerto con il Garante per la protezione dei dati, per la definizione delle modalità di raccolta dei dati nonché per l’individuazione dei dati utili nonché delle modalità di acquisizione
Con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 3.6.2026