Il Ministero sulle dimissioni Online

Sul sito www.cliclavoro.gov.it, il Ministero del lavoro risponde ai quesiti circa la procedura online per la presentazione delle dimissioni.

Per quanto riguarda le categorie di lavoratori escluse dall’obbligo della procedura telematica, l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 fa espresso riferimento ai lavoratori domestici, alle risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale, e ai casi disciplinati dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 151/2001, e cioè alle dimissioni, che devono essere convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro, della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, o della lavoratrice o del lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La circolare n. 12/2016 del Ministero del lavoro specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.
Dovranno invece eseguire la procedura online le lavoratrici che hanno fatto richiesta di pubblicazione della data di matrimonio e i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. 

Tra le varie risposte ai quesiti posti al Ministero, sono state poi fornite importanti informazioni pratiche per i lavoratori:
-la data di decorrenza da indicare nel modello telematico è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro;
-lavoratori che si avvarranno di un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) non dovranno munirsi del codice PIN INPS;
-i lavoratori potranno richiedere l’assistenza di un soggetto abilitato sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa;
-i lavoratori che non sono a conoscenza dell’indirizzo PEC del datore di lavoro potranno inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

Le Aziende, oltre a ricevere la comunicazione delle dimissioni via PEC, potranno consultare eventuali comunicazioni accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, nella sezione “Dimissioni volontarie”.

Il Ministero del Lavoro ha rilasciato poi importanti chiarimenti circa eventuali errori nell’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro.

La data di effettiva di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro risulta ancora in essere.

Come stabilito dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 151/2015, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo online, le dimissioni possono essere revocate o modificate nella data di cessazione.

L’indicazione errata della data di cessazione da parte del lavoratore, causata da un errore nel calcolo dei giorni del preavviso, non incide sulla validità delle dimissioni online. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione da parte del datore di lavoro fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

Nei casi in cui siano trascorsi i sette giorni utili ai fini della modifica o della revoca delle dimissioni, se il lavoratore si ammala durante il periodo di preavviso e la cessazione deve, quindi, essere rinviata, l’invio del modulo online rimane comunque valido, indipendentemente dalla data indicata. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

Nel caso in cui le parti si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, la data indicata nella procedura online non incide sulla libertà delle parti. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

Data rilascio: 17.5.2016