Come da nostra news del 20 aprile u.s., a decorrere dal 15 luglio 2023 è stata avviata la prima tappa applicativa per le imprese chiamate ad attuare le nuove regole sul cosiddetto whistleblowing, contenute nel D.Lgs. 24/2023, in attuazione di alcuni principi comunitari espressi nella direttiva UE 2019/1937.

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea e anonima da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente o dell’azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Sono coinvolti dalla nuova normativa i datori di lavori privati con una media nell’anno di almeno 50 dipendenti e alcuni datori del settore pubblico.

Il decreto è entrato in vigore sabato 15 luglio per i soggetti pubblici e i datori privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 250 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato.

Diversamente, per le imprese che hanno impiegato tra i 50 e i 249 dipendenti nell’ultimo anno, la scadenza è fissata al 17 dicembre 2023.

Di seguito riepiloghiamo nuovamente gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro:

  1. dotarsi di una piattaforma di segnalazione sicura, che protegga la riservatezza dell’identità e i dati personali di chi denuncia condotte illecite. Le imprese dovranno, infatti, gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, capaci di garantire la riservatezza dell’identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa.
  2. portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità, attraverso una informativa generalizzata chiara, sia sul luogo ove si svolge l’attività, sia attraverso la rete intranet.
  3. il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi Gdpr.

Si rammenta inoltre che il D.lgs. n. 24/2023 vieta, all’art. 17, qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità.

Da ultimo ricordiamo che il mancato rispetto della normativa in materia di whistleblowing, comporterà sanzioni di natura economica tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Data rilascio: 17.7.2023