Dopo l’attesa autorizzazione della Commissione Europea, in data 5 novembre 2021 l’Inps ha finalmente fornito le  modalità operative per l’utilizzo dell’esonero contributivo per favorire l’occupazione di donne svantaggiate.

Rammentiamo che la Legge di Bilancio 2021, in via sperimentale per il biennio 2021-2022,  ha esteso l’incentivo stabile ex art. 4, Legge 92/2012, prevedendo l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di seimila euro, per le assunzioni di donne: 

  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • con almeno 50 anni di età, disoccupate da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
  • prive di occupazione da oltre 6 mesi, appartenenti a settori e professioni caratterizzati da disparità uomo-donna;

L’esonero contributivo è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi complessivi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi)

Tale beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati  nei dodici mesi precedenti (ULA).

In ultimo, con riferimento alle istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo in trattazione, si precisa che esse si riferiscono alla sola annualità 2021, ciò in quanto, allo stato,  per il 2022 non c’è la necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.

Data rilascio: 12.11.2021