Con la circolare 11/2024, pubblicata il 16.1.2024, l’Inps ha fornito chiarimenti ed indicazioni utili alla gestione del taglio del cuneo contributivo, che la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2024) ha riconfermato in favore dei lavoratori dipendenti durante l’anno in corso.

Nel documento, l’Istituto ha confermato che l’esonero in trattazione non opera sulla tredicesima mensilità, sia nelle ipotesi in cui la stessa venga corrisposta in unica soluzione a dicembre, sia nei casi in cui l’erogazione avvenga nel cedolino paga mensile, in ragione di un dodicesimo della stessa.

Con suddetta circolare l’INPS, inoltre, ribadisce le soglie retributive entro cui debbono rientrare gli emolumenti al fine di potere accedere al taglio contributivo il quale sarà pari a:

  • 6 punti percentuali per retribuzioni imponibili previdenziali mensili fino a 2.692 euro;
  • 7 punti percentuali per retribuzioni imponibili previdenziali mensili fino a 1.923 euro.

In entrambi i casi gli importi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.

L’Inps ha altresì rammentato che la diminuzione della contribuzione Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) da versare continua a non incidere sul rendimento pensionistico dei destinatari della facilitazione, in quanto la differenza è finanziata dallo Stato.

Il taglio del cuneo contributivo, allineato alle nuove disposizioni, potrà essere utilizzato nel corrente mese di gennaio o conguagliato a febbraio da parte dei datori di lavoro che non hanno potuto farlo nel corrente mese.

Data rilascio: 22.1.2024