Solidarietà anche fiscale tra Appaltante ed Appaltatore

L’art. 13-ter del c.d. “decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter.

In merito, il comma 28 dispone che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto:

  1. dell’IRPEF su redditi da lavoro dipendente per i lavoratori interessati;
  2. dell’IVA dovuta all’Erario relativamente alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto.

Questa solidarietà trova limiti di efficacia temporale nella sola prescrizione dei singoli tributi interessati.

Il comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori.

Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti pubblici”).

Data rilascio: 6.9.2012