Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 21 del 22 Marzo 2022, viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare fino a 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni benzina.

Tali buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del T.U.I.R, neppure ai fini contributivi.

Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà  chiarire l’ambito di applicazione della norma e se la somma di 200,00 euro a titolo di bonus carburante sia da ritenersi aggiuntiva rispetto all’importo pari a 258,23 euro, indicato dal comma 3, dell’articolo 51 del T.U.I.R. come esente e riferito in generale alla cessione di beni e servizi da parte del datore di lavoro ai dipendenti.

Data rilascio: 25.3.2022