La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è intervenuta ancora una volta sulla disciplina dei fringe benefits ampliando la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva, fornendo in tal modo un’opportunità per i datori di lavoro che intendano erogare beni e servizi ai propri dipendenti attraverso il welfare aziendale.

Come precedentemente auspicato, l’art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024, nel tentativo di attenuare le disparità di trattamento tra lavoratori con e senza figli, ha infatti disposto per il 2024 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Diversamente, per i lavoratori dipendenti con figli a carico, suddetto limite complessivo è innalzato a 2.000 euro in riferimento alle medesime tipologie di benefit.

Anche per il 2024, ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione del possesso dei requisiti, contenente il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 17). La norma non impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, può essere resa con le modalità che il datore di lavoro e il lavoratore riterranno più opportune. A tale proposito, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per i successivi controlli. Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo dovrà recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti.

Data rilascio: 8.1.2024