Con circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’INPS ha finalmente dato il via all’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2022, fornendo le istruzioni sull’applicazione dello sconto contributivo a carico dei dipendenti.

Si tratta di una riduzione della contribuzione Ivs a carico dei lavoratori pari allo 0,80% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti con esclusione dei domestici, compresi gli apprendisti. L’agevolazione è applicabile ai rapporti di lavoro già in essere e a quelli che si costituiranno nel 2022.

Tale riduzione dell’aliquota contributiva è riconosciuta, esclusivamente per il 2022, solo se la retribuzione imponibile previdenziale del mese non supera i 2.692 euro. In caso di sforamento, il lavoratore non ha diritto all’agevolazione.

La legge prevede tuttavia una deroga a suddetto tetto per il mese in cui è erogata la tredicesima mensilità, ossia a dicembre. In tal caso, secondo l’Inps, si ha un doppio limite anche se di eguale importo (2.692 euro), che si applica separatamente sullo stipendio ordinario e sulla mensilità aggiuntiva. Entrambi potranno essere agevolati esclusivamente se, singolarmente, non  superano il tetto.  Circa l’erogazione della tredicesima, l’Inps ha specificato che, nell’ipotesi in cui la corresponsione della stessa avvenga mensilmente, la verifica del superamento del limite si esegue sulla base dei 2.692 euro per la retribuzione mensile ordinaria mentre, per il rateo di tredicesima, il rispetto del tetto va effettuato prendendo a riferimento 1/12° di 2.692, cioè 224 euro.  Diversamente, per i lavoratori che ricevono anche la quattordicesima, l’Inps ha escluso il riconoscimento della riduzione dello 0,80%, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, se l’imponibile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità normale più quella aggiuntiva) supera la soglia di 2.692 euro.  Inoltre, con riferimento ai rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, l’Istituto ammette la valutazione separata della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredicesima liquidati.

Il controllo sul rispetto del tetto di 2.692 euro riguarda il singolo mese e non l’intero anno. Pertanto non vi sarà possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati.

Da ultimo l’Inps rende noto che il recupero degli arretrati potrà essere effettuato mediante  i flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Data rilascio: 23.3.2022