Facendo seguito alla nostra news del 5.1.2022 con riferimento alle principali novità lavoristiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, analizziamo nel dettaglio il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto dalla suddetta Legge al fine di costituire un sistema di protezione sociale universale.

Nello specifico, la Legge di Bilancio è intervenuta sul Decreto Legislativo 148/2015 ed in particolare sulle disposizioni che riguardano i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS), Fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (FIS).

Analizziamo le novità in dettaglio che si concretizzano soprattutto in un’estensione degli ammortizzatori sociali, aumentando la platea dei datori di lavoro beneficiari e ritoccando i requisiti (come l’anzianità di lavoro) richiesti ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

1.       Entrata in vigore

L’entrata in vigore delle disposizioni previste in Manovra decorre dal 1° gennaio 2022. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha altresì chiarito che le modifiche si riferiscono ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla suddetta data. Al contrario, infatti, le stesse non trovano applicazione con riferimento alle richieste di cassa aventi ad oggetto “periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione / sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022”.

2.       Lavoratori beneficiari

L’art. 1, commi 191 e 192, della Legge di Bilancio estende la platea dei destinatari della CIG anche ai lavoratori:

  • A domicilio;
  • Con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello);
  • Con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di terzo livello).

Prima delle modifiche della Legge numero 234 l’accesso agli ammortizzatori sociali era riservato al solo apprendistato professionalizzante.

la Manovra dispone altresì che nelle ipotesi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e ricerca la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinata a seguito del ricorso alla CIG “non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo”.

Da ultimo, abrogando l’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015, si estende a tutte le tipologie di apprendistato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

3.       Anzianità minima

Il già citato articolo 1 comma 191 della Manovra riduce a trenta giorni (rispetto ai precedenti novanta) l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori sono tenuti a possedere alla data di presentazione della domanda di integrazione salariale, al fine di beneficiare della stessa.

Tale requisito continua a non essere richiesto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.

4.       Importi

Il trattamento riconosciuto ai dipendenti per i periodi di sospensione o riduzione di orario conseguenti ad una domanda di Cassa integrazione è determinato in misura pari alla retribuzione mensile comunque nel rispetto dei seguenti massimali (validi per l’anno 2021 in quanto quelli relativi al 2022 saranno pubblicati nelle prossime settimane):

  • Euro 998,18 lordi mensili per i lavoratori con retribuzione è pari o inferiore a 2.159,48 euro (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive);
  • Euro 1.199,72 lordi mensili se la retribuzione è superiore a 2.159,48 euro.

Per le domande di Cassa relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’articolo 1 comma 194 della Legge di Bilancio elimina il cosiddetto “tetto basso” del trattamento di integrazione salariale lasciando, di fatto, un unico massimale quello, per intenderci, pari ad euro 1.199,72 lordi mensili per il 2021.

5.       Contributo addizionale

Ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. n. 148/2015 le aziende che presentano domanda di CIGO e CIGS sono tenute a corrispondere all’INPS un contributo addizionale, calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Le aliquote da applicare alla retribuzione sono pari a:

  • 9% per i periodi di CIG sino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% se le settimane eccedono le 52 ma non le 104 in un quinquennio mobile;
  • 15% per i periodi che oltrepassano le 104 settimane in un quinquennio mobile.

L’articolo 1 comma 195 della Manovra modifica l’impianto del contributo addizionale prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed “a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione”, un’aliquota ridotta pari a:

  • 6% della retribuzione per i periodi di CIGO e CIGS sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% della retribuzione per i periodi di Cassa eccedenti le 52 settimane ma non le 104 in un quinquennio mobile;

6.       Svolgimento attività lavorativa in costanza di CIG

Con la manovra 2022 viene disposto che non ha diritto all’integrazione salariale (per le giornate di lavoro effettuate) colui che svolge, nel periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, un’attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo.

Al contrario “qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi” il trattamento di integrazione salariale è sospeso per la durata del rapporto stesso.

7.       CIGS

Per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria l’impresa è tenuta ad avere alle proprie dipendenze mediamente più di quindici dipendenti (con riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda). Il conteggio riguarda tutti i lavoratori compresi dirigenti,lavoratori a domicilio e apprendisti che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Vengono inoltre estese le tutele della CIGS alle imprese (con più di quindici dipendenti) che non accedono a:

  • Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondi bilaterali alternativi;
  • Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

In tal modo, sottolinea la Circolare del Ministero del Lavoro, l’integrazione salariale straordinaria “viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo”.

A far data dal 1° gennaio 2022 si prevede inoltre l’accesso alla CIGS, indipendentemente dal requisito occupazionale, a beneficio di:

  • Imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, nonché le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale;
  • Partiti e movimenti politici (oltre alle loro articolazioni e sezioni territoriali);

nei cui confronti sarà applicato il contributo ordinario CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui 0,60% a carico dell’impresa ed il restante 0,30% trattenuto al lavoratore.

In tema di causali di accesso alla CIGS (riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà) la manovra, all’articolo 1 comma 199, interviene prevedendo che il programma di riorganizzazione aziendale debba presentare un piano di azioni volte a ridurre le inefficienze della struttura gestionale o produttiva “ovvero a gestire processi di transizione”.

  1. FIS

All’articolo 1, comma 207, la legge di Bilancio 2022 introduce delle modifiche anche al Fondo Integrazione Salari (FIS) viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione ordinaria e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali.

Rammentiamo che, prima del riordino, era garantito l’accesso al FIS ai datori di lavoro, non destinatari né delle disposizioni di cui al Titolo I del D.lgs. 148/2015 né di quelle relative ai Fondi di solidarietà bilaterali, con dimensioni aziendali mediamente superiori a cinque addetti nel semestre precedente.

  1. Fondi di solidarietà bilaterali e fondi di solidarietà bilaterali alternativi

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che con decorrenza 1° gennaio 2022 è obbligatoria l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali e fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza  di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  I fondi già costituiti  alla data del 31 dicembre 2021 devonono adeguare i propri regolamenti entro la data del 31 dicembre 2022; in mancanza i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2023 nel FIS.

Data rilascio: 17.1.2022