E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 152 del 1° luglio 2022 il decreto del Ministero delle Pari Opportunità del 29 aprile 2022. Tale decreto attua la disposizione prevista all’articolo 1, comma 147, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022),  contenente la delega per stabilire i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e del consigliere di parità per il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

Con tale decreto si è dato seguito a quanto previsto

  1. dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre le differenze di genere;
  2. dal Codice delle pari opportunità (art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006), dove si è convenuto che debbano essere stabiliti dei parametri minimi per il conseguimento della parità di genere da parte delle aziende con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione di carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche con riguardo alle lavoratrici in stato di gravidanza;
  3. dalla Legge di Bilancio 2022, che ha previsto che vi sia il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e del consigliere di parità territoriale e nazionale al fine di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento della certificazione della parità di genere.

La certifcazione di parità non è obbligatoria, tuttavia il suo ottenimento permette l’accesso  ad una serie di benefici, tra i quali sgravi contributivi  e premialità nella partecipazione a bandi italiani ed europei.

Secondo il Ministero delle Pari Opportunità i parametri minimi per il conseguimento della citata certificazione sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, contenente le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, che prevede l’adozione di specifici indicatori chiave di prestazione (c.d. KPI) inerenti le politiche di genere nelle organizzazioni.

Nel merito, sono state individuate sei aree di indicatori che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere quali: Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere e Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

La certificazione viene rilasciata dagli organismi deputati alla valutazione della conformità (accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008), e deve rispettare i parametri di cui alla norma Uni Cei Iso/Iec 17021-1 specificamente per la Uni/PdR 125:2022.

Con riferimento al controllo che le rappresentanze sindacali aziendali e il consigliere delle pari opportunità devono esercitare, viene stabilito che lo stesso deve essere effettuato prendendo in considerazione:

  • l’informativa aziendale sulla parità di genere rilasciata annualmente dal datore di lavoro
  • i dati risultanti dal Rapporto Biennale sulle pari opportunità per le aziende con almeno 50 dipendenti tenute a presentarlo. In merito alla presentazione telematica del rapporto, come da nostra news del 19.5.2022, si rammenta che solo per il biennio 2020-2021 è confermato lo slittamento della scadenza ordinaria al 30 settembre 2022, mentre dal prossimo biennio, la scadenza ritornerà al 30 aprile.

Qualora dal controllo emergano anomalie o criticità, queste dovranno essere segnalate all’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione, assegnando all’impresa 120 giorni affinché provveda alla rimozione delle stesse.

Data rilascio: 14.7.2022