Obbligo di domanda telematica per gli ANF

L’INPS ha rilasciato la Circolare n. 45 del 22 Marzo 2019, con la quale introduce una importante novità in ambito di assegni familiari; dal 1° aprile 2019 infatti la domanda di ANF non potrà più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma direttamente all’INPS in modalità telematica.

Le domande cartacee in corso e quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno.

Pertanto dal 1° Aprile 2019 i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro, ma dovranno presentarla direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:

  • online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
  • tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.

Il modulo da compilare è sempre lo stesso (modello ANF/Dip SR16), tuttavia non dovrà più essere stampato e consegnato al datore di lavoro, ma dovrà essere compilato  telematicamente. Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo degli assegni familiari secondo i consueti parametri:

  1. composizione del nucleo familiare
  2. redditi complessivi.

Sulla base degli importi massimi giornalieri o mensili individuati dall’Istituto,il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente (in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza o assenza del lavoratore nel periodo di riferimento) e dovrà provvedere al pagamento in busta paga, scomputando l’importo dal DM10.

Data rilascio: 25.3.2019