Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre 2022, ha approvato il cosiddetto Decreto Aiuti-quater, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. Tra le misure introdotte è previsto un ulteriore innalzamento dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, cioè i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi i rimborsi degli importi spesi per pagare le bollette di acqua, gas ed elettricità.

Con le modifiche apportate dal suddetto decreto all’art. 12 del cosiddetto Decreto Aiuti-bis, la soglia di esenzione per il 2022 è stata innalzata da 600 euro a 3.000 euro. Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas), da erogarsi con esclusivo riferimento ai consumi 2022 entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

 In caso di sforamento del tetto, in base alla disciplina ordinaria dei fringe benefit, confermata dalla recente circolare 35/E dell’Agenzia delle Entrate, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte.

Si può ritenere che i chiarimenti forniti delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre valgano anche per la nuova versione della norma:

  • L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022.
  • La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3.000 euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).
  • Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del Tuir), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Pertanto il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle. Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.

Data rilascio: 14.11.2022