Pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla vigilia di Ferragosto, il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) prevede una serie di strumenti che dovrebbero favorire l’occupazione e la ripresa economica aziendale grazie ad un minor costo del lavoro per le imprese. Sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19 le norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale non avevano previsto alcuna agevolazione in favore delle aziende che non avevano avuto la necessità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza. Con il nuovo decreto Agosto, invece, vengono introdotte alcune agevolazioni contributive in riferimento alle quali è tuttavia d’obbligo sottolineare due aspetti importanti:

  1. Il primo riguarda la portata temporale del provvedimento che pone al 31 dicembre 2020 la data di scadenza delle agevolazioni;
  2. Il secondo aspetto su cui porre l’attenzione è che ci troviamo ancora una volta davanti ad una norma, per cui siamo in attesa dell’iter di conversione, soggetta a diverse interpretazioni possibili e pertanto siamo in attesa della pubblicazione dei necessari provvedimenti e/o chiarimenti.

Le agevolazioni introdotte sono di seguito riepilogate:

  • Esonero per mancato utilizzo degli strumenti di integrazione salariale previsti dal decreto Agosto: Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal decreto Agosto (ulteriori 18 settimane di integrazione salariale), e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale per causale COVID (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n.18/2020) è riconosciuto l’ esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con esclusione del premio INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi. L’agevolazione può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che hanno già richiesto periodi di integrazione salariale (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Tale esonero  è riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile.

L’utilizzo dell’esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

In caso di utilizzo del presente esonero il datore di lavoro sarà obbligato a rispettare il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223) e di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivoe  la violazione di tale disposizione comporterà la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva nonché  l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Tale beneficio è in ogni caso subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

  • Esonero semestrale per nuove assunzioni: il decreto Agosto all’art. 6 introduce  la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza successiva all’entrata in vigore del decreto Agosto (15 agosto 2020).

In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato (sempre successiva all’entrata in vigore del decreto), è possibile richiedere l’esonero con le stesse caratteristiche.

Tale sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dell’aliquota di finanziamento previsti dall’attuale normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Da tale beneficio sono esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti all’assunzione abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la stessa impresa.

L’esonero contributivo avrà una durata massima di 6 mesi dall’assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00. Mentre restano a carico dell’impresa i premi INAIL.

L’agevolazione non potrà essere applicata ai rapporti di lavoro in apprendistato ed ai rapporti di lavoro domestico.

  • Esonero trimestrale per lavoro stagionale: per le assunzioni a tempo determinato con contratto stagionale effettuate dalle aziende del settore turismo e centri termali è riconosciuto un esonero contributivo con le stesse caratteristiche del suddetto esonero semestrale.

Tale beneficio è in ogni caso subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

  • Agevolazione contributiva Sud: l’art. 27 del decreto Agosto prevede  per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 un esonero pari al 30% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, per i per i datori di lavoro (esclusi agricoli e domestici) la cui sede di lavoro sia situata in aree svantaggiate del centro – sud Italia, che nell’anno 2018 avevano un “Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”  (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Umbria, Abruzzo e Molise).

Tale beneficio è in ogni caso subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Con riserva di ulteriori chiarimenti.

Data rilascio: 7.9.2020