Decreto fiscale 2020: gli aggiornamenti dalla Camera

In aggiornamento a quanto già riferito con la nostra news del 31 Ottobre 2019, il 6 Dicembre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato il testo  del Decreto fiscale 2020, riscrivendo quasi interamente l’art. 4, ora intitolato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

La rivisitazione del suddetto articolo da parte della Camera consiste nei seguenti argomenti:

  1.  Viene fissato un limite per l’applicazione della disposizione: si fa infatti riferimento ad opere o servizi di importo complessivo superiore ad Euro 200.000 annui, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
  2. Il committente non è più tenuto al versamento delle ritenute d’acconto, ma è obbligato a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. A loro volta l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare le anzidette copie al committente.
  3. Il versamento delle ritenute è pertanto effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente.
  4. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento delle ritenute (da versarsi senza possibilità di compensazione). Assieme alle deleghe devono altresì fornire: un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l’ammontare della retribuzione corrisposta ed il dettaglio delle ritenute fiscali.
  5. In caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, sino al 20% del valore complessivo dell’opera o servizio, o per un importo pari alle ritenute non versate. In tal caso il committente è tenuto a trasmettere unacomunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
  6. In caso di inottemperanza delle nuove disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, nonché di tempestivo versamento delle stesse.
  7. Gli obblighi di cui alla nuova disposizione non trovano applicazione per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che ottengano una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avendo i seguenti requisiti:
    • Risultino in attività da almeno 3 anni:
    • Siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle  dichiarazioni medesime;
    • Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione, relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento.

La certificazione dell’Agenzia delle Entrate sarà messa a disposizione dall’Ente stesso per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei suddetti requisiti; essa avrà una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

La Camera non ha tuttavia modificato la data di applicazione di tutte le disposizioni dell’art. 4 del Decreto Fiscale 2020, che saranno applicate con decorrenza 1 Gennaio 2020.

Il testo con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati è ora al vaglio del Senato, il quale ha tempo sino al 25 Dicembre per l’approvazione ed eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche.

A tal riguardo lo Studio invita nuovamente tutti i propri Clienti a prendere adeguatamente nota dei suddetti contenuti e ad attivarsi per la pianificazione dei relativi adempimenti anche interni.

Data rilascio: 16.12.2019