Con la Circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al trattamento integrativo speciale per i lavoratori che operano nel settore turistico, ricettivo e termale. Tale trattamento è stato riproposto per il 2024 dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 21, L. 213/2023) e spetta solo per il primo semestre 2024.

Il beneficio è pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite per lavoro notturno e per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi dai lavoratori, dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, che nell’anno 2023 hanno prodotto un reddito non superiore a 40.000 euro.

Tale misura non concorre alla formazione del reddito ed è calcolata esclusivamente sulle prestazioni di lavoro dipendente relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2024.

Il trattamento integrativo in commento viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su esplicita richiesta del lavoratore, che è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2023.

Successivamente alla richiesta ed attestazione da parte del lavoratore avente diritto, il sostituto d’imposta erogherà il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le eventuali quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. L’Agenzia ha chiarito che l’erogazione del trattamento potrà avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno. A seguito dell’erogazione del trattamento il sostituto d’imposta recupererà il credito maturato attraverso la compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici.

Data rilascio: 19.3.2024