Con il messaggio INPS n. 1008 del 9.3.2021, l’Istituto detta le istruzioni operative in riferimento al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Milleproroghe, convertito in L. 21/2021, ha infatti riaperto i termini per la presentazione delle domande di ammortizzatori sociali Covid-19 che sono scaduti al 31 Dicembre 2021, prorogandoli al 31 marzo 2021.

Fortemente voluto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il 20 Febbraio scorso è stato approvato dalla Camera  dei Deputati l’emendamento n. 11.136, che proponeva una moratoria generale per consentire il differimento o la proroga delle scadenze riguardanti le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 e l’invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (modelli SR41).

Con l’approvazione del suddetto emendamento al Decreto Milleproroghe è dunque stata introdotta una proroga al 31 marzo 2021 sia per l’invio delle domande di ricorso ad ammortizzatori sociali sia per i termini di trasmissione dei modelli SR41, aventi scadenza al 31 dicembre 2020.

La normativa vigente prevede che a pena di decadenza:

  • le domande di concessione di trattamenti di integrazione salariale ex Covid 19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • mentre i modelli per consentre il pagamento diretto da parte dell’Inps (SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale.

Con il Milleproroghe, invece,  essendo stata disposta la riapertura di suddetti termini decadenziali:

  1. Sarà effettuato il riesame delle domande presentate oltre i termini e dunque respinte, per le quali sulla base del citato messaggio INPS il datore di lavoro non dovrà ripresentare alcuna istanza;
  2. Sarà effettuato il riesame dei pagamenti diretti respinti dall’Inps, per tardato invio dei modelli SR41, per i quali sulla base del citato messaggio INPS il datore di lavoro non dovrà ripresentare alcuna istanza;
  3. Sarà possibile la trasmissione di nuove istanze per i periodi interessati dalla decadenza: possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Data rilascio: 12.3.2021