Part-time agevolato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2016, con il quale fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del lavoratore in prossimità dell’età pensionabile, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, usufruendo così del part-time c.d. agevolato previsto dall’art. 1, comma 284, L. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016.

I requisiti per accedere al part-time agevolato sono i seguenti:


-rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel settore privato;
-maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
-maturazione dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

Se sussistono tali requisiti, il lavoratore, d’accordo con il datore di lavoro, puòtrasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%.

Il datore di lavoro corrisponde mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, né all’assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Vi è, inoltre, il riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

La procedura prevista per l’attivazione del part-time agevolato è la seguente:

ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore e il datore di lavoro devono stipulare, previa certificazione Inps del possesso dei suddetti requisiti da parte del lavoratore, un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’azienda deve trasmettere il contratto alla Direzione del Lavoro competente per territorio, che entro 5 giorni lavorativi rilascia l’autorizzazione all’accesso al beneficio. Se il termine decorre inutilmente il provvedimento si intende rilasciato.

L’azienda, una volta acquisito il provvedimento di autorizzazione, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.

Entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, il datore di lavoro deve darne comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro.


Data rilascio: 17.5.2016