L’omessa contribuzione esclude la rivalsa datoriale

Con sentenza n. 25856/2018 del 16 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di omesso o tardivo adempimento all’obbligo contributivo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento anche per la quota di contributi a carico dei lavoratori, senza alcuna possibilità di successiva rivalsa nei confronti di questi ultimi.

Nello specifico la Corte ha escluso che, a seguito del riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore fosse tenuto ad indennizzare la società datrice di lavoro per la diminuzione patrimoniale da essa subita, avendo provveduto al versamento dell’intera quota contributiva (ivi compresa quella a carico del lavoratore). La Cassazione ha effettuato una distinzione tra due diverse ipotesi:

1. Pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga;

2. Omesso o tardivo pagamento dei contributi.

Nel primo caso “la Legge garantisce al datore di lavoro il diritto a trattenere il contributo a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.

Diversamente nella seconda ipotesi “il datore di lavoro resta tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per la quota a carico del lavoratore”.

Tali ipotesi si basano sugli articoli 19 e 23 della Legge n. 218 del 1952, per cui il primo articolo identifica il datore di lavoro come “responsabile del pagamento dei contributi”, regolando contestualmente il diritto dello stesso di trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro, mentre il secondo inserisce la previsione per cui, in caso di ritardo o inadempimento nel versamento contributivo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione sia della quota a suo carico, sia della quota a carico del lavoratore.

Data rilascio: 26.10.2018