A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con decorrenza 1 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30 dicembre 2025); di seguito si riepilogano brevemente le principali novità di nostro interesse.
Nuova revisione aliquote Irpef 2026: la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la riduzione dal 35% al 33% del secondo scaglione IRPEF, ossia quello per i redditi tra 28mila e 50mila euro), inserendo al contempo una riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante per taluni oneri per i redditi superiori a 200mila euro.
Innalzamento soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici: la Legge di Bilancio 2026 ha elevato da 8 a 10 euro la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici.
Tassazione agevolata premi di risultato, rinnovi contrattuali e indennità e maggiorazioni retributive: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse misure atte ad innalzare il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti. Nello specifico:
- l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività erogati negli anni 2026 e 2027 è ridotta dal 5% all’1%, mentre il limite di importo premiale viene innalzato da 3mila a 5mila euro.
- gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ai dipendenti con un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33mila euro, sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva agevolata pari al 5%.
- per il periodo d’imposta 2026, salvo rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva agevolata pari al 15% le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40mila euro, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
Settore Turismo, trattamento integrativo speciale: riconfermato anche per il 2026, fino al 30 settembre 2026, il trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale che nel periodo d’imposta 2025 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Rammentiamo che suddetto trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Agevolazioni assunzioni 2026: allo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno ZES, la legge di bilancio 2026 ha autorizzato la spesa di 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028 allo scopo di riconoscere un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per una durata massima di 24 mesi per le assunzioni dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto subordinato a tempo indeterminato.
Dal 1 gennaio 2026 è riconosciuto un esonero totale dei contributi datoriali, nel limite di 8mila euro annui e per la durata complessiva di 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici madri di almeno 3 figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La durata è di 12 mesi in caso di contratto a termine e 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Ammortizzatori sociali: prorogate misure di sostegno al reddito e integrazione salariale, con riferimento anche a specifici settori (es. pesca, call center) e contesti di crisi industriale complessa, nonché estensioni connesse a processi di riorganizzazione, crisi, contratti di solidarietà e imprese di interesse strategico nazionale.
Decontribuzione lavoratrici madri: viene posticipata al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale (previsto dalla legge di Bilancio 2025) a favore delle lavoratrici madri, sia dipendenti sia autonome e per il 2026 è confermato un intervento transitorio di integrazione al reddito che viene innalzato da 40 euro a 60 euro mensili. Tale bonus spetta alle lavoratrici madri (dipendenti o autonome) con due figli, fino al compimento del 10° anno del più giovane, titolari di un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui. La medesima integrazione spetta anche alle lavoratrici madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia, purché il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o comunque per i soli mesi non coincidenti con periodi di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità gennaio–novembre sono erogate in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026 e non rilevano ai fini ISEE.
Rafforzate le misure in materia di congedi parentali e congedi di malattia per figli:
- i congedi parentali vengono estesi anche ai genitori di figli di età compresa tra 12 e 14 anni (inclusi casi di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento, consentendo la fruizione dei congedi fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in luogo del precedente limite dei dodici anni.).
- i congedi per malattia dei figli sopra i tre anni vengono innalzati da 5 a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore (resta la disciplina della non retribuzione, con copertura contributiva figurativa).
Data rilascio 5.1.2026