Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, l’INPS ha illustrato nel dettaglio le novità introdotte dal D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) e dal DL n. 157/2020 (decreto Ristori-quater), fornendo istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni.

Di seguito una rapida analisi delle istruzioni e dei chiarimenti forniti dall’Istituto:

Modifiche in materia di cassa integrazione

Il decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane con decorrenza dal 15 novembre 2020 andando così ad intersecarsi con le settimane, o residue settimane, previste dal decreto Agosto che avevano come termine il 31 dicembre 2020.

A tal proposito l’INPS  precisa che deve essere effettuato un coordinamento tra le due norme del decreto Agosto e del decreto Ristori, con la conseguenza che i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Destinatari dei trattamenti di cassa integrazione

Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), purchè lo stesso sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dai vari D.P.C.M. che dispongono la limitazione o chiusura delle attività economico/produttive.

L’INPS precisa che l’invio delle domande riferite alle 6 settimane potrà essere effettuato a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle seconde 9 settimane.

Contributo addizionale

La circolare illustra le percentuali del contributo addizionale che per comodità di seguito sintetizziamo:

– contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore al 20%;

– contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;

– nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all’istituto l’apposito codice di autorizzazione “4X”.

Lavoratori interessati

Nel rispetto dei termini decadenziali previsti, possono accedere ai trattamenti previsti dal decreto Agosto e dal decreto Ristori tutti i lavoratori assunti fino alla data del  9 novembre 2020.

L’Istituto precisa, su conforme parere ministeriale, che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

Data rilascio: 10.12.2020