INPS: chiarimenti sull’incentivo NEET 2019

L’INPS ha emanato la circolare 54 del 17 Aprile 2019, con la quale fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) prorogato dall’ANPAL anche per il 2019.

L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° Gennaio 2019 ed il 31 Dicembre 2019.

Il beneficiò può essere fruito in particalare:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
  • per i rapporti di apprendistato professionalizzante
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Per le tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è invece escluso nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.
 

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ) per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e fruibile (a pena di decadenza) entro il termine del 29 febbraio 2020. Pertanto la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  1. adempimento degli obblighi contributivi;
  2. osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  3. rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati al paragrafo 6, circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48.

Data rilascio: 13.5.2019