E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 213 del 30 dicembre 2023, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Di seguito, si riepilogano le principali misure di nostro interesse.

Detassazione dei Fringe Benefits e tassazione agevolata dei premi di risultato.

Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, è confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Conferma del taglio del cuneo fiscale.

Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità).

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL.

A decorrere dal prossimo primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

Trattamento integrativo speciale per il settore turistico-alberghiero.

Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, con un reddito 2023 non superiore a euro 40.000, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Tale beneficio è concesso su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023 e viene erogato dal sostituto d’imposta, il quale potrà portarlo in compensazione.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente ossia 67 anni), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale ossia circa 534 euro (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno e dunque 753,90 euro).

Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

– 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte), ossia 1.602 euro;

– 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio, ossia 1.495 euro;

– 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli, ossia 1.388 euro.

Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto dalla legislazione vigente e dunque pari a 2.003 euro. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata.

Modifiche all’APE Sociale.

Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Nuove condizioni per “Opzione Donna”.

Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli.

Quota 103.

Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:
– calcolo interamente contributivo dell’assegno;

– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);

– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati: ad esempio in caso di perfezionamento di quota 103 a marzo 2023 la pensione decorrerà da novembre 2024.

Riscatto periodi non coperti.

La Legge di Bilancio 2024 introduce in via sperimentale per il 2024 e per tutto il 2025 una forma di riscatto oneroso dei periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024 fino a un massimo di 5 anni riscattabili. Tale facoltà viene riservata agli assicurati dipendenti e autonomi che hanno accreditato contributi dal 1996 in poi.

Maggiori tutele per maternità e paternità.

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Decontribuzioni per lavoratrici con figli.

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a loro carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti e/o approfondimenti.

Data rilascio: 11.1.2024