Con la pubblicazione della circolare 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha reso operativa la decontribuzione per le lavoratrici madri, prevista dalla Legge di Bilancio 2024.

L’esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite di 3mila euro annui.

Per il 2024 l’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, l’INPS ha fatto sapere che le lavoratrici madri “possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli”.

Conseguentemente i datori di lavoro potranno “esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice”.

Diversamente, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice potrà compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporterà la revoca del beneficio.

L’Istituto ha ribadito che l’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Da ultimo, l’INPS ha chiarito che la decontribuzione per le lavoratrici madri in trattazione risulta strutturalmente alternativa all’esonero ex L. 197/2022, riconfermato dalla Legge di Bilancio 2024 (cfr. nostra news del 22.1.2024).

Data rilascio: 2.2.2024