Dal 15 settembre al via le richieste per ottenere lo sconto contributivo per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione. Lo rende noto l’Inps con il messaggio 3050/2021 del 9 settembre scorso.

Come noto, l’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il contratto di rioccupazione. Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato o effettuino nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L’esonero contributivo viene accordato per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Il contratto di rioccupazione prevede un periodo di inserimento di sei mesi, al termine del quale il datore di lavoro potrà recedere senza particolari vincoli e può riguardare qualsiasi categoria di lavoratore subordinato, pertanto può essere utilizzato per operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Per l’attivazione di tale tipologia contrattuale è necessario definire, con il consenso del lavoratore,  un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha la durata di sei mesi, durante i quali il rapporto di lavoro potrà essere risolto solo per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa e con applicazione delle ordinarie disposizioni di tutela contro i licenziamenti illegittimi. Al termine dei 6 mesi (periodo di inserimento) le parti potranno recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione, ma le esenzioni contributive, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo d’inserimento, saranno recuperate dall’INPS. Diversamente, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Conseguentemente è prevista la revoca  del beneficio nei seguenti casi:

  1. il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato durante il periodo di inserimento della durata di 6 mesi;
  2. il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato ai sensi dell’art. 2118 c.c. al termine del periodo di 6 mesi di inserimento (in sostanza se il lavoratore non è confermato);
  3. il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, provvede ad effettuare licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con diritto all’esonero.

Data rilascio: 14.9.2021