Facendo seguito alla nostra news rilasciata il 16.6.2020 a seguito dell’attesa pubblicazione del D.L. 52/2020, si conferma che le aziende che abbiano esaurito le 14 settimane di integrazione salariale, fruibili entro il 31.8.2020, potranno fruire delle ulteriori 4 settimane previste dal Decreto Rilancio  (con esso fruibili tra il 1.9.2020 ed il 31.10.2020) anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. L’uscita del Decreto era già stata preannunciata con un comunicato condiviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.6.2020 e dal Ministro Catalfo sulla piattaforma social Twitter il 15.6.2020.

Il suddetto Decreto garantisce un mese di integrazione salariale speciale ex Covid-19 da utilizzare anche senza dover attendere il mese di settembre a patto che le prime 14 settimane (previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio) siano state già fruite.

La proroga stabilita dal Governo non consente, dunque, un incremento dei periodi integrabili (poiché restano ferme le complessive 18 settimane richiedibili) ma rende possibile  utilizzare l’intero periodo senza dover attendere il bimestre settembre/ottobre, a cui il Decreto Rilancio aveva destinato le ultime 4 settimane integrabili.

In materia di ammortizzatori sociali il Decreto 52/2020  stabilisce altresì delle deroghe alle stringenti tempistiche previste dal Decreto Rilancio sia per la presentazione delle domande che per la validità del pagamento diretto INPS. Nello specifico si chiarisce che:

  •  Le domande, a pena di decadenza, devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui il periodo di sospensione ha avuto inizio (ciò è quanto stabilito dal Decreto Rilancio), ma in sede di “prima applicazione” suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020.
  • Per le domande riferite a periodi di sospensione che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 30.4.2020 il nuovo termine è fissato al 15.7.2020.
  • In caso di pagamento diretto il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di sospensione o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (ciò è quanto stabilito dal Decreto Rilancio), ma in sede di “prima applicazione” suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 52/2020.

Decorsi suddetti termini il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro.

Data rilascio: 17.6.2020