Con la Circolare 57 del 18 aprile 2024, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, ha fornito le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per il congedo parentale previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito delle modifiche introdotte con decorrenza 2024 dalla Legge di Bilancio 2024.

Si ricorda che la Legge di Bilancio, all’art. 1, comma 179, ha modificato il Testo Unico delle disposizioni di tutela e sostegno della maternità e paternità, elevando l’indennità di congedo parentale corrisposta per un’ulteriore mensilità, dal 30% al 60% della retribuzione. Per il solo 2024 tale indennità è pari all’80% della retribuzione.

In proposito, nella circolare viene rammentato che i genitori lavoratori, entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento  (comunque, non oltre il compimento della maggiore età), possono fruire di un’astensione facoltativa complessivamente per 10 mesi, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi; in tale ambito, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024,  il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione, o all’80% per il solo anno 2024, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U., ossia a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Conseguentemente, per i figli nati nel 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive di legge, i genitori lavoratori dipendenti potranno sempre beneficiare di due mesi di congedo parentale, indennizzati in misura maggiorata e cioè all’80% per entrambi se fruiti nel 2024, ovvero all’80% il primo e al 60% il secondo se fruito dal 2025.

Diversamente per i figli nati nel 2023 affinché i genitori lavoratori dipendenti possano usufruire di entrambe le previsioni di maggior tutela, occorre verificare se sussistono o meno le condizioni per l’applicazione.

In particolare, si deve considerare la data di fruizione del congedo obbligatorio che consente di capire se è applicabile anche l’ulteriore mese all’80% o al 60% introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

Nella circolare l’INPS riporta una serie di esempi e dall’analisi di quest’ultimi è possibile evincere i seguenti criteri da seguire per riconoscere la corretta indennità:

  • per poter fruire nel 2024 o negli anni successivi del secondo mese maggiorato, all’80% se fruito nel 2024 o al 60% se fruito dal 2025, il congedo di maternità o paternità (anche un solo giorno) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023;
  • l’indennizzo all’80% del secondo mese fruito nel 2024 (o al 60% se dal 2025) è ammesso solo per uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, in quanto il quarto mese fruito da uno dei genitori (anche nel 2024) sarà sempre indennizzato al 30%;
  • Se il congedo obbligatorio spetta come lavoratori autonomi, gli stessi hanno diritto solo a un mese all’80%, come previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Infine, l’Istituto ha precisato che il diritto al congedo maggiorato è compatibile con eventuali previsioni contrattuali di miglior favore. Pertanto, laddove vi sia un genitore dipendente pubblico indennizzato al 100% dalla propria amministrazione, l’altro genitore dipendente privato ha comunque diritto a fruire del congedo maggiorato.

Sotto il profilo operativo, l’INPS ha precisato che la sistemazione dei mesi pregressi indennizzati al 30% anziché all’80% potrà essere effettuata, senza regolarizzazione contributiva, all’interno dei flussi di competenza da aprile a giugno 2024 (da trasmettere entro il 31 luglio), in cui esporre la restituzione dell’indennità del 30% e il conguaglio di quella maggiorata all’80 per cento.

Data rilascio: 13.5.2024