Certificato di regolarità fiscale 2020

E’ stato approvato l’atteso schema di certificato di regolarità fiscale (DURF) che permette alle imprese committenti di appalti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti oltre i 200mila euro.

Si tratta del cosiddetto Certificato di regolarità fiscale per gli appalti labour intensive, del valore di oltre 200 mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con il provvedimento del 6 febbraio 2020 ha approvato il modello con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti indicati nell’art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Il DURF sarà disponibile su richiesta a partire dal terzo giorno lavorativo dopo la fine di ogni mese e avrà una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il documento sarà messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente, in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Nell’allegato B del certificato di regolarità fiscale, sono altresì ribadite le condizioni per l’esenzione dalle regole per gli appalti labour intensive e dunque potranno ottenere il DURF le aziende che:

  • risultino in attività da almeno tre anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi; 
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione

 Data rilascio: 12.2.2020