Anche nei contratti di lavoro a tempo parziale organizzati in turni occorre indicare in modo esplicito, con riferimento a ciascun turno, la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario lavorativo rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. La circostanza che l’orario di lavoro part-time intervenga su turni avvicendati non consente di derogare al principio di “puntuale indicazione” dell’orario all’interno del contratto individuale di lavoro.

Con ordinanza 11333/2024 del 29 aprile scorso, la Cassazione ha espresso questi principi in un caso nel quale al personale turnista in regime di part-time verticale i turni di lavoro, distribuiti su sette mesi annuali, erano comunicati anno per anno, attraverso un meccanismo identico a quello utilizzato per i lavoratori turnisti a tempo pieno. Nel caso di specie, il contratto di lavoro dei turnisti a tempo parziale si limitava a riportare il numero complessivo di ore lavorative su base annua, il numero di ore giornaliere e il numero dei turni di servizio mensili ed in esso si faceva poi rinvio a una comunicazione annuale per la specifica indicazione dei turni effettivi assegnati sulla base del programma annuale aziendale.

Nel merito, la Cassazione ha ritenuto che il CCNL applicato, con riferimento alle attività lavorative in turno, nel prevedere che la distribuzione degli orari di lavoro potesse essere comunicata al personale turnista alla fine di ciascun anno per l’anno successivo, si riferisse solo ai lavoratori a tempo pieno e con riferimento a ciò è necessario armonizzare la disciplina del contratto collettivo con le specifiche previsioni di legge sul part-time ai sensi del D.lgs. 61/2000, che impongono di indicare nel contratto di lavoro l’orario di lavoro effettivo essendo necessario permettere al lavoratore «di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana», consentendogli «una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero».

Conseguentemente, in mancanza di clausole flessibili elastiche, espressamente concordate tra datore di lavoro e lavoratore e che attribuiscano al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione oraria della prestazione lavorativa, per i turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge e contratto possono ritenersi rispettate solo quando  nel contratto di lavoro siano indicati in modo preciso e puntuale i turni di lavoro, così da rendere noto al lavoratore come sarà eseguita nel tempo la propria prestazione.

Data rilascio: 26.6.2024