La versione definitiva del Decreto Legge Omnibus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno, all’art. 6 ha rinviato di un anno, al 2026, l’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed ha sostituito tale agevolazione con un bonus esente da prelievo contributivo e fiscale destinato a:
- madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di quello di età inferiore;
- madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro non a tempo indeterminato (e subordinato), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane.
Il contributo potrà essere richiesto, all’Inps, sia dalle lavoratrici dipendenti e da quelle che svolgono lavoro autonomo, purché iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria tra cui le Casse di previdenza professionali e la gestione separata dello stesso Inps (ma è escluso il lavoro domestico). In tutti i casi è necessario avere un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro su base annua, che per le madri con almeno tre figli non deve derivare da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il bonus, esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2025, fino a un massimo di 480 euro.
Il testo finale del Decreto Legge precisa che la maturazione avviene anche per ogni «frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo». Quindi se ci sarà attività lavorativa, anche parzialmente, in tutti i mesi dell’anno si maturerà l’importo pieno, altrimenti verrà riconosciuto l’ammontare corrispondente ai mesi di attività lavorativa.
Diversamente, per le madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del più giovane, resta in vigore l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge 213/2023). Quest’ultimo consiste nell’esenzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, ma riparametrati su base mensile (quindi massimo 250 euro al mese e 8,06 euro al giorno, come precisato nella circolare Inps 27/2024). Ne consegue che se il rapporto di lavoro si interrompe, anche la fruizione dell’esonero si ferma, a meno di una nuova occupazione a tempo indeterminato. Tali importi, a differenza del nuovo bonus, sono soggetti a prelievo fiscale. Il lavoro domestico è escluso anche in questo caso.
Data rilascio: 14.7.2025