Con la circolare n. 73 del 24.6.2022 l’INPS ha fornito ulteriori e nuovi chiarimenti in riferimento all’indennità  una tantum ex art. 31 del D.L. 50/2022 (cd Decreto Aiuti), di cui alle nostre news pubblicate il 31.5.2022 e il 21.6.2022.

Alla luce della su indicata circolare risulta dunque utile riepilogare quanto segue:

  • Si ha diritto all’importo dei 200 euro una sola volta, anche nel caso di più rapporti di lavoro;
  • La somma è totalmente esente da qualsiasi imposizione fiscale, non è pignorabile e non comporta il versamento di alcun contributo previdenziale.
  • Destinatari della “una tantum” ex art. 31 D.L. 50/2022 sono i lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, in forza a luglio 2022 non titolari dei trattamenti previsti dall’art. 32, D.L. 50/2022, che nel primo quadrimestre dell’anno, hanno beneficiato per almeno una mensilità dello sgravio contributivo dello 0,80% sulla quota a loro carico (non avendo superato la soglia retributiva mensile di 2692 euro).
  • Il bonus spetta anche ai lavoratori che risultino sospesi dal lavoro per l’intervento di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento.
  • L’importo viene riconosciuto dal datore di lavoro sulla base di una dichiarazione dell’interessato che affermi di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 (indennità una tantum per pensionati, indennità una tantum in favore dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza).
  • Il datore di lavoro recupera il credito maturato attraverso la denuncia UniEmens.

La circolare 73/2022 introduce anche i seguenti nuovi chiarimenti:

  • Viene stabilito esplicitamente che l’indennità deve essere erogata con la retribuzione di competenza del mese di luglio (anche se erogata ad agosto) oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
  • Il periodo di riferimento in cui verificare il diritto all’agevolazione dello sgravio contributivo dello 0,80% del primo quadrimenstre 2022 viene esteso in via amministrativa, su parere conforme del Ministero del Lavoro, al 23 giugno;
  • L’esonero dello 0,80% eventualmente erogato soltanto sul rateo della tredicesima, non è sufficiente a far ottenere il 200 euro;
  • I lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti ed iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, se risultano in forza nel mese di luglio (e come tali, in quel momento, lavoratori subordinati), riceveranno i 200 euro dal datore di lavoro senza la verifica della sussistenza dei requisiti riferiti all’anno 2021 (35.000 euro di reddito, o 50 giornate di prestazione lavorativa, o 50 contributi giornalieri relativi allo spettacolo). Tuttavia viene precisato che se il datore di lavoro non paga il soggetto interessato che è in possesso dei requisiti ex art. 32, quest’ultimo deve inoltrare apposita istanza all’INPS che provvederà successivamente all’erogazione;
  • Nel caso in cui dal controllo incrociato tra i vari Unimens dovesse risultare che, in presenza di più rapporti a tempo parziale, il lavoratore abbia ricevuto più volte l’una tantum, l’Istituto comunicherà ai datori di lavoro interessati la quota parte della indebita compensazione per la restituzione all’INPS ed il recupero verso il dipendente: su questo punto la circolare n. 73 rinvia nuovamente ad un futuro messaggio.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti.

Data rilascio: 1.7.2022