Con il 2024 cambiano le agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le assunzioni a disposizione dei datori di lavoro. Viene meno l’incentivo under 36, l’esonero totale in caso di assunzione di donne svantaggiate e l’agevolazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Arriva, invece, la super-deduzione, l’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza nonché un incentivo in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.

Di seguito un riepilogo delle agevolazioni in essere per il 2024:

  1. Incremento occupazionale o Super-deduzione (ex art.4, d.lgs.216/2023).

Per il solo anno 2024 è prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024.

L’agevolazione può essere fruita da imprese (comprese le imprese familiari e le società di persone) o esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

Essa spetta solo ai datori di lavoro che hanno esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 (365 giorni) ed è esclusa per società o enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento) e assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa, amministrazione delle grandi imprese, concordato preventivo, etc.).

Il beneficio  è pari al 20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione e potrà essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:

    • incremento occupazionale nel 2024: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta 2024, dovrà essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023; nel merito si precisa che la verifica dell’incremento occupazionale dovrà essere effettuata coinvolgendo anche le società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831); nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato; nel computo degli assunti, i lavoratori part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno
    • aumento del costo del lavoro nel 2024.

È prevista una ulteriore maggiorazione del 10% qualora l’assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

    1. lavoratori svantaggiati o con disabilità;
    2. donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;
    3. donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
    4. donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
    5. giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    6. lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    7. ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:

    • il costo dei neo assunti sostenuto nel 2024
    • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente rispetto a quello relativo all’esercizio 2023. 
  1. Beneficiari Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro (ex art. 10, DL 48/2023).

Dal 1° gennaio 2024 è introdotto un incentivo strutturale in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, in caso di contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale) o contratto di apprendistato professionalizzante, contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale), anche stagionale e trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine).

L’esonero, di durata massima di 12 mesi, dipende dalla tipologia contrattuale utilizzata:

    • in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato lo sgravio è pari al 100%dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    • in caso di assunzione con contratto a tempo determinato lo sgravio è pari al 50%dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:

    • che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;
    • che sia in possesso del DURC;
    • che rispetti il CCNL e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti;
    • che sia in regola con il collocamento dei disabili, previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste presso il collocamento obbligatorio).

Si precisa che il lavoratore assunto con l’incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo e in caso di licenziamento al di fuori di tali ipotesi, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili.

Tale incentivo è concesso nei limiti previsti dagli aiuti “de minimis”.

  1. Donne vittime di violenza (ex art. 1m co 191 e ss, L.213/2023).

Per il triennio 2024-2026 è previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumano donne vittime di violenza.

Si tratta di donne lavoratrici disoccupate, che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020). Potranno fruire dell’agevolazione anche le donne che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile (666,66 euro massimo).

L’esonero sarà fruibile per:

    • 24 mesi se il contratto è a tempo indeterminato (tempo pieno o part-time), anche con contratto di apprendistato professionalizzante;
    • 12 mesi se il contratto è a tempo determinato (tempo pieno o part-time);
    • 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) e il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.

Tale beneficio è considerato un aiuto di Stato e come tale rientra nel “de minimis” (300.000 euro per 3 esercizi finanziari).

Non occorre l’autorizzazione della Commissione Europea.

  1. Donne svantaggiate (ex art. 4, co 9 e ss., L. 92/2012).

Trattasi di un’agevolazione strutturale fruibile per le assunzioni di donne svantaggiate, ossia aventi i seguenti requisiti tra loro alternativi:

    1. almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
    2. di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;
    3. di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 6 mesi e (alternativa):
      • residente in un’area svantaggiata
      • con una professione o assunzione in un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

La decontribuzione è pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL.

La durata massima di fruizione dell’incentivo è:

    • 12 mesi in caso di contrattoa tempo determinato
    • 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato
    • 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminatodi un precedente rapporto agevolato o 18 mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Non è necessaria l’autorizzazione da parte della Comunità Europea.

  1. Giovani under 30 (ex art. 1, co. 100 e ss., L. 205/2017).

Trattasi di un’agevolazione strutturale fruibile per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 30 anni, che non siano mai stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato.

La decontribuzione è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile (pertanto il massimale di decontribuzione mensile sarà di 250 euro). Il periodo di fruizione è di massimo 36 mesi.

Sono esclusi dall’agevolazione i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e i casi di assunzione del giovane con la qualifica di dirigente.

Per fruire dell’agevolazione l’azienda non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva a quella del lavoratore con l’agevolazione e non dovrà procedere nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, al licenziamento per GMO dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.

Non è necessaria l’autorizzazione da parte della Comunità Europea.

  1. Over 50 (ex art. 4, co. 8 e ss, L. 92/2012).

Trattasi di un’agevolazione strutturale fruibile dai datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi, è previsto un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La durata dell’esonero è pari a

    • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
    • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
    • 18 mesi cumulativi totali in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da termine ad indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di lavoro intermittente.

Ai fini della fruizione dell’esonero, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.

  1. Persone con disabilità (ex art. 4, D.lgs. 216/2013).

Trattasi di un’agevolazione strutturale fruibile dai datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti disabili pur non essendone tenuti per legge. In tali casi i datori di lavoro ricevono un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

L’agevolazione dipende, altresì, dalla tipologia contrattuale utilizzata e dalle percentuali di disabilità.

Si precisa che in tema di fruibilità delle agevolazioni, restano fermi tutti i requisiti di legge previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di: regolarità previdenziale ed assistenziale, ivi comprendendo il trattamento di fine rapporto eventualmente dovuto al fondo di Tesoreria INPS e/o alla Previdenza integrativa, applicazione integrale dei CCNL nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

Data rilascio: 19.2.2024