Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 195 del 28 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e al bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
Di seguito le prime indiscrezioni in merito ai principali provvedimenti previsti nel disegno di legge in materia di fisco e lavoro per il 2027:
- l’aliquota IRPEF del 33% viene estesa ai redditi fino a 55.000 euro, conseguentemente le aliquote IRPEF applicabili saranno le seguenti:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 33% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- 43% per i redditi oltre i 55.000 euro;
- proroga al 31 dicembre 2027 degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (ZES);
- introdotta una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni: il coefficiente sale all’80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni;
- riconfermato ad euro 1.000 il limite di esenzione dei fringe benefit il quale viene elevato ad euro 2.000 in caso di lavoratori con figli a carico e anche in caso dilavoratori con età non superiore a 30 anni;
- introdotta un’imposta sostitutiva dell’1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, nati successivamente al 31 dicembre 1997 e con reddito non superiore a 28.000 euro;
- prorogata l’imposta sostitutiva agevolata del 5% sugli aumenti erogati nel 2027 per effetto di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027;
- anche per il 2027 saranno assoggettate a un’imposta sostitutiva agevolata pari al 15% le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro dipendente 2026 non superiore a 40.000 euro, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni;
- riconfermato per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027 il trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale che nel periodo d’imposta abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Rammentiamo che suddetto trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
- potenziato e reso strutturale il cosiddetto bonus mamme con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui;
- il congedo parentale retribuito all’80 per cento, fruibile entro i sei anni di età del bambino, passa da tre a quattro mesi, mentre sale a cinque mesi per il secondo figlio e a sei dal terzo figlio;
- prorogate anche le misure di sostegno al reddito e integrazione salariale, con riferimento alle aree di crisi industriale complessa ed alle imprese in crisi (cd Decreto Genova).
In attesa della conclusione dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio e della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale e con riserva di ulteriori aggiornamenti.
Data rilascio: 5.11.2026