Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, L’INPS estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare.

Rammentiamo che prima della pubblicazione della circolare in trattazione, per il riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore doveva presentare il certificato medico redatto il primo giorno dell’evento, con l’attestazione dell’incapacità temporanea al lavoro e l’INPS riconosceva (come primo giorno di malattia) anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Tale riconoscimento era invece escluso nei casi di visita in ambulatorio.

Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l’INPS ha rivisto il proprio orientamento applicativo e, a partire dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:

  • il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
  • il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.

Data rilascio: 9.9.2026