Decorrerà dal prossimo 1° luglio la riforma sulla previdenza complementare, istituita con la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 201-205, L. 199/2025), ma ad oggi si resta ancora in attesa del decreto attuativo interministeriale, delle istruzioni COVIP e del nuovo modello TFR2.
Nel merito, facendo seguito alla nostra precedente news del 15 gennaio 2026, rammentiamo che, con decorrenza dal 1° luglio, i lavoratori del settore privato di prima assunzione aderiranno automaticamente alla previdenza complementare a meno che, entro 60 giorni dalla data di assunzione, non rinuncino all’adesione automatica, scegliendo di conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare o di mantenere il TFR in azienda (ed in tal caso ove previsto in base ai limiti dimensionali dell’azienda esso sarà eventualmente versato al Fondo di Tesoreria INPS). In caso di rinuncia all’adesione automatica, il datore di lavoro dovrà conservare apposita documentazione. Diversamente, qualora il lavoratore non esprima la propria rinuncia, l’adesione automatica opererà verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali e, nel caso in cui, in azienda siano presenti diverse forme pensionistiche, l’adesione avverrà verso quella con il maggior numero di adesioni, mentre in mancanza di accordi, la forma pensionistica complementare di adesione sarà quella residuale individuata nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, Cometa.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro deve fornire adeguata informativa al lavoratore circa gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare. Diversamente, con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione il datore di lavoro oltre a fornire suddetta informativa, dovrà verificare quale sia stata l’eventuale scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in tema di previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione e per chi dichiara di avere già un’adesione alimentata, in tutto o in parte, dal Tfr, scatta comunque l’adesione automatica, salvo scelta esplicita di altro fondo, mentre, per chi dichiara di non avere tale adesione, l’automatismo non opera e il Tfr resta in azienda o al Fondo di Tesoreria Inps.
Sulla tematica il Ministero del Lavoro ha pubblicato delle FAQ interpretative, tra le quali è utile sottolineare il chiarimento fornito dal punto di vista documentale: l’informativa va resa all’atto dell’assunzione, accompagnata dalla nuova modulistica Tfr2 e nelle more del decreto interministeriale Lavoro-Economia che la definirà, la scelta può essere espressa in forma libera scritta, con copia controfirmata al lavoratore.
Oltre alla forma libera, comunichiamo che il Mefop, nell’ambito della collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha elaborato un modello TFR2 provvisorio, che recepisce le indicazioni della Legge di Bilancio 2026 e riproduce l’architettura del nuovo sistema, ossia:
-
- tempistica di 60 giorni per la scelta;
- adesione automatica in caso di inerzia del lavoratore, e conseguente destinazione del Tfr alla forma pensionistica collettiva di riferimento.
Il modello contiene altresì le seguenti differenti indicazioni:
-
- per i neo assunti, sono previste due opzioni: destinzione del Tfr maturando, in misura totale o parziale (se consentito dal contratto) al fondo pensione o mantenimento del Tfr in azienda (oppure al fondo di tesoreria presso l’Inps). Nel caso di silenzio assenso tutto il Tfr e tutta la contribuzione, del datore di lavoro e del lavoratore, dalla data di assunzione verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.
- per i lavoratori non di prima assunzione, sono previste le seguenti due opzioni: dichiarazione di precedente iscrizione alla previdenza complementare ed in tal caso, specifica del fondo a cui indirizzare Tfr e contribuzione oppure indicazione della volontà di continuare a mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda.
Considerando che la decorrenza della riforma sulla previdenza complementare è ormai prossima, nonostante allo stato non siano ancora state definite le corrette modalità operative, prudenza e tracciabilità delle scelte restano la miglior tutela per i datori di lavoro.
Con riserva di ulteriori approfondimenti.
Data rilascio: 24.6.2026