E’ stato pubblicato il 29.7.2022  in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 105/2022, che, in attuazione della direttiva UE 2019/1158, relativamente alla tutela della genitorialità e all’equilibrio tra la vita professionale e quella familiare, introduce con vigenza 13.8.2022  nuove tutele in materia di congedo parentale e smart working.

In merito al congedo di paternità obbligatorio il Decreto dispone che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore. Tale congedo:

  • è utilizzabile anche in via non continuativa;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • spetta al padre lavoratore anche in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, ossia quello spettante al padre nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
  • è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Per il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta per tutto il periodo di astensione un’indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione.

Per l’esercizio di tale diritto il lavoratore padre deve comunicare in forma scritta (o mediante il sistema informativo aziendale utilizzato per la richiesta e la gestione delle assenze) al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.

In riferimento al congedo facoltativo il Decreto fissa in 11 mesi la durata del congedo in caso di nucleo monoparentale (composto da un solo genitore), in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore o di mancato riconoscimento del bambino. Mentre aumenta a 9 mesi complessivi il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi). Nello specifico viene disposto che a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione ed in aggiunta a ciò, alternativamente tra loro, i genitori hanno diritto ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore allo stesso  spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo di congedo massimo di 9 mesi.

Inoltre il Decreto porta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale in tale misura.

In relazione allo smart working è altresì disposto che i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate

  • dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità;
  • dalle lavoratrici e dai lavoratori caregiver.

Data rilascio: 1.8.2022