Con il Decreto legge 30/2021, contenente “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”,  il Consiglio dei Ministri ha previsto per i genitori lavoratori la possibilità di attivare la modalità di lavoro agile o di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.

Nello specifico, l’art. 2 del suddetto Decreto ha stabilito che i genitori di ragazzi conviventi di età inferiore ai 16 anni possono richiedere, per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza e fino al 30 giugno 2021, di svolgere l’attività lavorativa in smart working; tale diritto è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui i figli si trovino in quarantena oppure in caso di infezione da Covid-19.

Qualora la tipologia di attività lavorativa non consenta di svolgere la prestazione in smart working, il genitore lavoratore con un figlio under 14 può astenersi dal lavoro fruendo di un congedo parzialmente retribuito, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione della didattica in presenza del figlio, della durata della quarantena del figlio o dell’infezione da Covid-19. In tali casi il congedo è retribuito al 50%. Il Decreto precisa che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti nel nuovo congedo retribuito al 50%.

Diversamente, per i figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Data rilascio: 26.3.2021