(nota sui commi 10-15 L.178/2020, art. 1 della L. 178/2020)

In estrema sintesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo (già previsto per gli under 30 dall’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, fino ad un massimo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), l’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’ esonero contributivo, non è applicabie in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato e alla riassunzione a tempo indeterminato di soggetti con precedente contratto di alternanza scuola lavoro ovvero con contratto di apprendistato di primo e terzo livello, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, pertanto al momento non è operativo, tuttavia, una volta ricevuta l’autorizzazione dalla Commissione europea (stimiamo circa 2-3 mesi di tempo), si ritiene che si potrà procedere anche con recupero del beneficio anzi trascorso. Detto beneficio, una volta autorizzato, rientrerà nel “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, conseguentemente, almeno fino al 30.6.2021, sconterà il limite di fruibilità per impresa (intesa quale gruppo di imprese) pari ad € 800.000.

Una volta giunta l‘autorizzazione da parte della Commissione europea, per godere a pieno del beneficio contributivo sarà da attendere la circolare operativa INPS, la quale oltre a chiarire dubbi sui temi d’interesse, declinerà le procedure operative.

Data rilascio: 13.1.2021