Con il messaggio 1935/2025 L’INPS ha comunicato un’ulteriore restrizione delle condizioni di accesso all’esonero cd Bonus Giovani, introdotto dal primo comma dell’articolo 22 del Dl 60/2024.
L’istituto, ha infatti evidenziato che, a seguito di una nuova interlocuzione con la Commissione Europea, il Ministero del Lavoro ha preso atto della volontà di quest’ultima di estendere il requisito dell’incremento occupazionale netto anche all’assunzione di giovani under 35, effettuate su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente tale requisito, che nella circolare INPS n. 90/2025 era stato limitato alle sole assunzioni e trasformazioni regolate dal comma 3 dell’articolo 22, vale a dire effettuate in zona Zes, ora diventa condizione necessaria anche per i rapporti iniziati o trasformati nel resto del Paese.
La decorrenza prevista per questo ulteriore requisito è fissata al 1° luglio 2025.
L’Inps, nell’ottica di adeguare le procedura alla modifica, ha apportato un’integrazione al modello di istanza online che ora presenta anche una dichiarazione di responsabilità con cui il datore di lavoro attesta di sapere che, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, l’ammissione all’esonero è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto.
Rammentiamo che l’incremento occupazionale netto è determinato in unità di lavoro annuo (ULA) e che per la verifica si deve confrontare il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno precedente all’assunzione, con il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno successivo all’assunzione. Non si tratta di un’occupazione stimata al momento dell’assunzione agevolata, ma di una verifica che deve prendere in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi. Per questo motivo l’esonero fruito si consolida solo se, al termine dell’anno successivo all’assunzione, si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di ULA. Contrariamente, se il datore di lavoro non ha diritto all’incentivo già fruito, esso deve essere restituito mediante le ordinarie procedure di regolarizzazione.
Data rilascio: 19.6.2025