È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 165/2021, di conversione con modificazioni del D.L. 127/2021, riguardante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Di seguito si riepilogano gli obblighi introdotti e le principali novità:

  • Obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di chiunque svolga una attività lavorativa, inclusi coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato. L’obbligo non si applica a chi è esentato dalla vaccinazione in base ad idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale;
  • I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  • l’obbligo di verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 ricade sui datori di lavoro, che, definite le modalità operative dei controlli, preferibilmente al momento dell’accesso (ad esempio utilizzando l’App Verifica C19) individuano formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
  • lavoratori, pubblici e privati, possonorichiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità;
  • qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, al fine di completare la lavorativa;
  • lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice. Diversamente, l’Agenzia di somministrazione dovrà limitarsi ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.
  • alle aziende del settore privato con meno di 15 dipendenti è permesso sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass, dopo il quinto giorno consecutivo di assenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Data rilascio: 26.11.2021