Conciliazioni ex art. 6 D.lgs. n. 23/2015: chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 148 del 10 gennaio 2020, con la quale ha risposto ad un quesito posto da un Ispettorato Territoriale ed ha fornito alcuni chiarimenti, in merito alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa

A beneficio dei più, l’offerta conciliativa ex art. 6 del D.Lgs. 23/2015 è quell’offerta conciliativa che un datore di lavoro può formulare al proprio lavoratore entro 60 giorni dal recesso, al fine di facilitare  la risoluzione in via stragiudiziale di una controversia in materia di licenziamento. Detta offerta sconta notevoli vantaggi fiscali e contributivi, in quanto la  somma eventualmente offerta è esente da qualsiasi contribuzione fiscale e contributiva.

Tornando al quesito, in esso veniva richiesto se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6  del D.Ls. 23/2015 ed in prossimità  della scadenza del termine  ivi previsto, l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione potesse convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.

Questa la risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

L’analisi del dato letterale della norma – che fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro per l’individuazione del termine di decadenza – nonché la ratio dell’istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori, sembrano propendere per la soluzione positiva al quesito.

D’altronde anche in dottrina si ritiene che, ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la
consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.

L’interpretazione corrente ritiene infatti che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.”

Pertanto, come su chiarito, la convocazione eventualmente avvenuta “oltre i 60 giorni, per il carico di richieste gravanti sugli Ispettorati territoriali o per lo scarso lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine, non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma”, purché vi sia una proposta conciliativa, formulata dal datore di lavoro,  formalizzata con indicazione degli estremi dell’assegno  e pervenuta al lavoratore entro i termini di scadenza previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015.

Data rilascio: 10.2.2020