Comunicazione preventiva voucher

Il 23 settembre 2016 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il correttivo al D.Lgs. 81/2015 in materia di lavoro accessorio. Obiettivo della norma è quello di garantire la piena tracciabilità dei voucher.

Il nuovo art. 49 prevede che il committente debba, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicare alla sede  territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Pertanto non sarà più possibile effettuare un’unica comunicazione nel caso in cui la prestazione venga effettuata per più giorni consecutivi, ma ogni prestazione giornaliera dovrà essere preceduta da una specifica comunicazione.

La norma prevede una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

La norma entrerà in vigore il giorno successivo della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Data rilascio: 27.9.2016