L’Inps, con la circolare 116/2022, illustra la disciplina del bonus di 150 euro a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e impartisce alle aziende le istruzioni per il recupero delle somme erogate tramite conguaglio con i contributi previdenziali.

Come anticipato con nostra news del 26.9.2022, questa ulteriore indennità pari a 150 euro è stata introdotta dal DL 144/2022 c.d. Decreto Aiuti ter e spetterà ai lavoratori dipendenti con la busta paga relativa al mese di novembre, anche se lo stipendio di tale mese viene pagato a dicembre.

Ai fini dell’ottenimento del beneficio è necessario che il rapporto di lavoro risulti in essere nel mese di novembre e che la retribuzione imponibile previdenziale, dello stesso mese, non sia superiore a 1.538,00 euro.

Per espressa previsione legislativa,  il bonus deve essere erogato anche se la retribuzione del lavoratore è stata azzerata per effetto di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’Inps. Diversamente l’indennità una tantum in trattazione non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi (previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva), che non siano coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio aspettativa non retribuita).

Il beneficiario, inoltre, non deve essere pensionato e non deve far parte di un nucleo familiare in cui è presente un percettore di reddito di cittadinanza e, come accaduto per il bonus di 200€, anche in questo caso, il bonus di 150 euro  può essere erogato una sola volta, anche in caso di più rapporti di lavoro. In proposito è infatti previsto che per poter fruire della nuova indennità una tantum i beneficiari devono presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione in cui attestino di non essere titolari delle prestazioni di cui al D.L. 144/2022, art. 19, commi 1 e 6, poiché per tali soggetti sono già previste ulteriori indennità: indennità una tantum per pensionati e indennità una tantum in favore dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Al fine di non generare false aspettative da parte dei lavoratori, la richiesta di sottoscrivere la su indicata dichiarazione dovrebbe essere rivolta dal datore di lavoro ai soli dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, ossia una retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1.538 euro. Questa verifica, tuttavia, potrà essere effettuata solo sviluppando il cedolino paga di novembre, che deve contabilizzare anche le variabili mensili (ivi compresi ad esempio gli straordinari).Nel merito, la soluzione potrebbe forse essere quella di basarsi sulla retribuzione base (o su quella del mese precedente) e prevedere la stampa dell’attestazione anche non avendo la certezza che il lavoratore potrà ricevere il bonus, comunicando comunque al dipendente che potrebbe essere escluso dall’erogazione, qualora la retribuzione imponibile previdenziale del mese, calcolata con tutti gli elementi variabili, superi la soglia voluta dalla legge.

Per gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo, infine, l’istituto ricorda che, se nel mese di novembre è in essere un rapporto di lavoro, deve essere il datore di lavoro a erogare il bonus e che solo in subordine l’Inps eroga l’indennità.

Data rilascio: 18.10.2022