Dal 1° luglio 2020 è operativa la disciplina, introdotta dalla Legge 21/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”; con essa è pertanto operativo il taglio del cuneo fiscale per il reddito da lavoro dipendente

In particolare la citata norma modifica la struttura e i requisiti di spettanza del vecchio bonus Renzi, che viene sostituito, ampliando la platea dei beneficiari con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale  in favore della generalità dei lavoratori subordinati. In particolare:

  1. Il nuovo bonus spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante, ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.
  2. Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. A tale scopo il sostituto d’imposta effettua una valutazione in proiezione del reddito annuale del dipendente, sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e degli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.
  3. L’erogazione del nuovo bonus continuerà ad essere recuperata dal sostituto d’imposta mensilmente attraverso il modello F24, tramite la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura, mediante esposizione del codice tributo 1655.

Il beneficio:

– è pari a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;

– è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;

– diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

Il Decreto Rilancio, infine, ha stabilito che sia il bonus Renzi di 80 euro (abrogato dal 1° luglio 2020) che il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a seguito della riduzione dell’attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

Data rilascio: 2.7.2020